Art. 38 · Valutazione dei servizi non di ruolo prestati presso l'ente di appartenenza nonché di quelli effettuati presso organismi di ricerca
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo V

Art. 38

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Valutazione dei servizi non di ruolo prestati presso l'ente di appartenenza nonché di quelli effettuati presso organismi di ricerca

In vigore dal 24 ott 1979
L'anzianità di servizio maturata presso enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e sperimentazione dai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, la cui assunzione presso gli enti di ricerca è avvenuta per effetto di disposizioni di legge o di apposite convenzioni, in base alle quali gli enti stessi sono subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, anche limitatamente ai soli rapporti di lavoro, facenti capo agli enti predetti, è riconosciuta come anzianità di servizio presso gli enti di ricerca con gli effetti di cui ai successivi commi. L'anzianità predetta comporta una ricostruzione di carriera da effettuare in base ai tempi di percorrenza stabiliti dalle norme del preesistente ordinamento. Gli effetti giuridici della citata ricostruzione di carriera decorrono dalla data di maturazione mentre gli effetti economici decorrono dalla data del 30 dicembre 1975. L'attribuzione della classe di stipendio spettante al dipendente in base agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è effettuata tenendo conto della posizione giuridica ed economica del dipendente stesso dopo la ricostruzione di carriera di cui al precedente comma. Il servizio svolto dal dipendente immediatamente prima dell'assunzione da parte di un ente di ricerca presso altri enti scientifici di ricerca o sperimentazione di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è valutato in conformità a quanto stabilito dai precedenti commi. Sono valutate, ai sensi e per gli effetti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, le attività svolte dal dipendente, immediatamente prima della assunzione da parte degli enti di ricerca, in qualità di fatturista direttamente remunerato dagli enti stessi. Le attività di cui al precedente comma possono essere valutate solo se svolte con carattere di continuità e di esclusività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-38