Art. 32 · Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo V

Art. 32

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Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale

In vigore dal 24 ott 1979
Per le assunzioni alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale i bandi di concorso devono prevedere, oltre ai requisiti generali, una documentata esperienza nel campo tecnico-professionale inerente ai posti da ricoprire; possono inoltre prevedere il possesso di un'anzianità minima di laurea non superiore a due anni in relazione a determinate specializzazioni richieste per il posto. La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché alle attività svolte con borse di studio assegnate da enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e sperimentazione equivale al requisito di esperienza di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-32