Art. 27 · Turni di lavoro
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo IV

Art. 27

27 / 64

Turni di lavoro

In vigore dal 24 ott 1979
Per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi con il limite minimo rispettivamente di L. 800, L. 2.000 e L. 3.000 per ogni ora di lavoro. Per la determinazione della misura della suddetta maggiorazione si applicano le norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo di cui al terzo comma dell', al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-27