Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo IV
Art. 23
23 / 64Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di livello professionale
In vigore dal 24 ott 1979
Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalità è attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento maggiorato di una quota ragguagliata al 10% dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione.
L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi del precedente comma e l'importo della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.
Nei casi in cui la somma predetta risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe;
in quelli in cui risulti superiore alla più elevata classe di stipendio, sono concessi, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50% quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla somma stessa; in tal caso l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.
I tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio sono ridotti di una frazione di biennio pari al rapporto tra l'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al secondo comma, e l'importo della differenza tra le due classi.
Il "maturato in itinere" è costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento nella posizione di provenienza, rapportato alla frazione di biennio maturata in quest'ultima.
Il calcolo del tempo ai fini dei precedenti commi quarto e quinto è effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al personale appartenente alla seconda qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento. Per quelli conferiti al personale appartenente alla prima qualifica professionale resta ferma la disposizione di cui all', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Nel caso di passaggio alla qualifica corrispondente di altro ruolo, al dipendente è attribuita la stessa classe di stipendio fruita nella posizione di provenienza, con conservazione a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in detta classe. Qualora il nuovo stipendio risulti inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio di ruolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti di stipendio.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per intervenuta inabilità fisica, dal livello professionale differenziato a quello base della qualifica di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-23