Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo III
Art. 17
17 / 64Permessi retribuiti
In vigore dal 8 dic 1987
Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
per matrimonio: quindici giorni;
per malattia: fino a trenta giorni;
per cure termali: fino a quindici giorni;
per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;
per lutti di famiglia, nascita di figli, cambio di abitazione o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.
Il personale ha diritto, altresì, ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.
Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 giorni di permesso retribuito non frazionabili.
Note all'articolo
- La L. 31 gennaio 1983, n. 25 ha disposto (con l'art.9) che: "Le norme di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti."
- Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267 come modificato dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 ha disposto (con l'art.24) che: "Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a cinque giorni; per nascita di figli: fino a tre giorni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-17