Art. 16 · Ferie
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 16

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Ferie

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all', lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. A tal fine ogni giornata lavorativa e computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale. Le infermità di durata superiore a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in condizione di convalidarle. In tale ipotesi è in facoltà del dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-16