Art. 15 · Passaggi di ruolo
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 15

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Passaggi di ruolo

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza può essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale può essere trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'accesso alla qualifica di destinazione. I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-15