Art. 11 · Servizi sociali
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 11

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Servizi sociali

In vigore dal 24 ott 1979
Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore può essere istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sarà affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente. Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in località decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresì previsti servizi di trasporto collettivo. A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-11