Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo I
Art. 1
1 / 64Periodo di validità e campo di applicazione dell'accordo
In vigore dal 24 feb 1980
IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 31 luglio 1979).
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Periodo di validità e campo di applicazione dell'accordo
Ai sensi degli , ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonché di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione.
I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici, secondo il principio di cui all' della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70.
Qualora negli altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali modificazioni dei trattamenti assunti conte termine di riferimento per la definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel periodo di validità dell'accordo stesso con le procedure di cui agli della citata legge. Alla stessa stregua si procederà per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che dovessero intervenire per la dirigenza statale.
Nei confronti del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70.
L'applicazione del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 è assicurata, fino alla data del definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi oneri che sono a carico del bilancio dello Stato.
Nel periodo di cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-1