Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella B allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella B/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Veduta l'unita richiesta dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Due dei residui sei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di prima clinica medica (prima cattedra delle malattie dell'apparato cardiovascolare).............. posti n. 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1979
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 293
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-15;694#art-1