Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 gen 1981
L'art. 177 è sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di clinica medica veterinaria di clinica chirurgica veterinaria di clinica ostetrica e ginecologia veterinaria di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova) e delle materie del gruppo zootecnico (zootecnia II), genetica e allevamento e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria, o presso istituti sperimentali zooprofilattici dipendenti dal Ministero della sanità, o presso istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti idonei dalla facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e deve essere completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici (clinica medica veterinaria, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, patologia aviare)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1980 Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 157
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