Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 13 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola; Vedute le unite richieste dell'Università di Pavia in ordine all'assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari; Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI PAVIA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di chirurgia vascolare.............. posti n. 1 centro di calcolo (per le esigenze della meccanizzazione degli uffici amministrativi)...................... posti n. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 106
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-09;728#art-1