Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1007 dell'8 maggio 1965 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1291 del 20 settembre 1966, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'insegnamento complementare di filosofia medioevale e umanistica indicato con il n. 33 nell'art. 14 dello statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, concernente il corso di laurea in lettere e filosofia, cambia denominazione in "filologia medioevale e umanistica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 100
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-09;720#art-1