Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Gli articoli da 210 a 225, relativi al corso di perfezionamento in diritto sanitario, che muta denominazione in scuola di perfezionamento in diritto sanitario, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di perfezionamento in diritto sanitario
Art. 210. - Alla facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola di perfezionamento in diritto sanitario.
Art. 211. - La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata a quanti ricoprono posti di responsabilità in campo sanitario, o vi aspirino; nonché a quanti desiderino acquisire scienza e consapevolezza della particolare posizione giuridica del settore.
Per gli scopi di cui alla seconda parte del precedente comma la scuola può anche organizzare corsi speciali, di durata varia, eventualmente su richiesta e d'intesa con il Ministero della sanità, le regioni e le unità sanitarie locali interessate, volti all'approfondimento o all'aggiornamento delle conoscenze su argomenti specifici d'interesse giuridico sanitario.
Art. 212. - La scuola ha durata biennale e possono esservi iscritti, a norma dell'art. 145 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, i laureati.
Gli allievi che abbiano frequentato il primo anno e sulle materie dello stesso abbiano sostenuto un colloquio finale con esito favorevole, possono ottenere un certificato di frequenza e profitto.
Art. 213. - Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio dei professori.
Il direttore è nominato dal rettore per un triennio su designazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza fra i propri membri professori di ruolo o fuori ruolo, ed è sempre riconfermabile.
Il consiglio dei professori, convocato e presieduto dal direttore, regola e coordina i programmi di insegnamento e fissa calendario e criteri per le lezioni e gli esami.
Art. 214. - Gli insegnamenti sono ripartiti come segue:
1° Anno - obbligatori:
diritto costituzionale e sanità pubblica;
diritto amministrativo e sanità pubblica;
organizzazione sanitaria italiana;
organizzazione sanitaria internazionale;
polizia sanitaria;
professioni e arti sanitarie;
responsabilità sanitaria penale;
responsabilità sanitaria civile;
deontologia sanitaria;
diritto farmaceutico;
ambiente di lavoro e sicurezza sociale;
diritto sanitario regionale;
organizzazione ospedaliera;
disciplina del rapporto di impiego sanitario.
2° Anno - complementari (almeno cinque, per non meno di trenta ore):
giustizia amministrativa;
tutela contro le radiazioni ionizzanti;
legislazione su alimenti e bevande;
sociologia sanitaria;
ricerca e programmazione sanitaria;
statistica sanitaria;
urbanistica ospedaliera;
disciplina antinquinamento e igiene degli abitati;
disciplina dei trapianti;
disciplina sulle droghe;
disciplina dei trattamenti sanitari;
legislazione sanitaria scolastica e sportiva;
legislazione sanitaria militare, marittima ed aerea.
Nel secondo anno l'insegnamento è integrato da conferenze, seminari, visite di istruzione guidate.
Gli esami di profitto, sostenuti davanti ad apposite commissioni, devono riguardare distintamente le materie obbligatorie ed a scelta.
L'affidamento di ore di lezione avviene su proposta del direttore, fatta propria dal consiglio della facoltà di giurisprudenza.
Art. 215. - Finanziano la scuola: il Ministero della sanità (legge 3 dicembre 1962, n. 1711); le tasse di iscrizione e frequenza e le soprattasse d'esame; i contributi e le erogazioni a qualunque titolo dello Stato, di enti e di privati.
Tasse, soprattasse e contributi degli allievi sono disciplinati dagli articoli 193 e 194 dello statuto.
Art. 216. - Gli allievi che abbiano frequentato il corso annuale di perfezionamento in diritto sanitario potranno, salvi gli esami di cui all'art. 214, terzo comma, ottenere la iscrizione al secondo anno
della scuola
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1979
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 128
Storico versioni
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