Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Dopo l'art. 588 dello statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono inseriti i seguenti articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Art. 589. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione, le quali conducono al conferimento del diploma di specializzazione a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 590. - La direzione di ciascuna scuola viene affidata su proposta del consiglio di facoltà ad un professore di ruolo o fuori ruolo, in accordo con quanto stabilito dalle norme statutarie delle singole scuole.
Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono indicati negli articoli dello statuto pertinenti alle scuole medesime. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola secondo modalità che possono anche essere regolamentate nei rispettivi statuti delle singole scuole.
Art. 591. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo).
L'ammissione alle scuole di specializzazione è subordinata ad un concorso per titoli ed esami.
È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Per nessun motivo possono essere consentite abbreviazioni di corso.
Non si concedono iscrizioni contemporanee a più scuole nè è possibile la iscrizione contemporanea ad un corso di laurea e ad una scuola di specializzazione.
Il numero massimo degli iscritti viene stabilito nelle rispettive norme statutarie.
Art. 592. - Per gli iscritti alle scuole di specializzazione è obbligatoria la frequenza continuativa alle lezioni, alle esercitazioni, alle attività cliniche e di laboratorio secondo le modalità che vengono stabilite dai singoli statuti o dai direttori delle scuole.
Tale frequenza è indispensabile per l'ammissione agli esami di profitto.
Il passaggio agli anni di corso successivi al primo è subordinato al superamento di tutti gli esami degli anni di corso precedenti; nei casi di trasferimento da altra scuola decide il consiglio di facoltà su indicazione del direttore della scuola.
Per tutte le scuole e per conseguire il diploma il candidato, oltre agli esami speciali relativi ai singoli insegnamenti, deve sostenere al termine dei corsi esami finali comprendenti:
1) una discussione su una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore della scuola all'inizio dell'ultimo anno di corso e
2) una prova pratica.
Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da professori della scuola compreso il titolare dell'insegnamento relativo.
Art. 593. - La commissione per l'esame di diploma è presieduta dal direttore della scuola ed è formata da docenti della scuola secondo le vigenti norme.
Art. 594. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse annuali nonché i contributi clinici e di laboratorio in accordo con la normativa vigente e nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola approvata dalla facoltà.
I contributi clinici e di laboratorio debbono essere integralmente riservati alla scuola per la quale sono stati versati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 106
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;949#art-1