Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 61
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;748#art-1