Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 567, 568, 569, 570, 571, 572 e 573, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 567. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la I cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 568. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 569. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 570. - Il numero degli allievi è di venti per anno di corso, e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 571. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
1) anatomia patologia I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
Art. 572. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 573. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 180
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;646#art-1