Art. 2
2 / 2In vigore dal 12 gen 1980
Gli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 47. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trentasette iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 48. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
psicologia (annuale);
elementi di genetica e biochimica (annuale);
struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
neurologia clinica (annuale);
clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
psicopatologia e psicodinamica (annuale);
psicoterapia I (triennale);
psicofarmacologia (annuale);
psicofarmacoterapia (annuale);
clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
psichiatria sociale I (biennale);
psichiatria infantile (annuale);
psicoterapia II (triennale);
clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
psicosomatica (annuale);
psichiatria sociale II (biennale);
psichiatria forense (annuale);
psicoterapia III (triennale);
clinica psichiatrica IV (quadriennale).
NOTE ESPLICATIVE.
Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle materie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
Art. 49. - È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.
Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo esame. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova pratica ed in una prova orale.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma è rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 179
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;645#art-2