Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19 febbraio 1963, con cui è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, riservato all'assistente straordinario dott. Vincenzo Carollo;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 15;
Visto il decreto rettorale 18 gennaio 1979 dell'Università di Palermo con cui, con effetto dal 16 marzo 1964, il dott. Vincenzo Carollo decade dalla nomina di assistente ordinario per aver optato per la conservazione del precedente rapporto d'impiego presso la regione siciliana;
Considerato che a norma del citato art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, il posto è da recuperare e da ripartire nuovamente;
Accertata la mancanza presso la cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo di assistenti soprannumerari che potrebbero assorbire il posto;
Considerato le necessità di ordine didattico, scientifico e assistenziale della cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo è recuperato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;627#art-1