Art. 3
3 / 4In vigore dal 20 dic 1979
L'art. 216, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 216.- La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.
3° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.
4 Anno:
1) clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.
Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;607#art-3