Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 nov 1979
Dopo l'art. 123, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 124. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Perugia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Art. 125. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 127. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 128. - Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 129. - L'ammissione al corso viene fatta per titoli ed esami. Art. 130. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicato alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 131. - I corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1979 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 74
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;572#art-2