Art. 7
7 / 7In vigore dal 11 nov 1979
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inserti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, in dermatologia e venereologia, in tecniche semeiologiche speciali chirurgiche:
Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza
e pronto soccorso
Art. 653. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso la cattedra di chirurgia d'urgenza.
Art. 654. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Art. 655.- Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio, professionale rilasciato dall'autorità competente.
Il numero massimo degli iscritti è di tre per anno di corso.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 656. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.
Art. 657. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 658. - Le materie di insegnamento sono così distribuite:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.
2° Anno:
8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.
3° Anno:
16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.
4° Anno:
24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza I;
31) terapia intensiva II.
5° Anno:
32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza II;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.
Art. 659. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 660. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Napoli.
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 661. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la cattedra di clinica dermosifilopatica della II facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 662. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 663. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 664. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 665. - Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 666. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 667. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 668. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno perciò obblighi di seguire i corsi di lezioni ed effettuare contemporaneamente esperienze nei reparti di degenza, nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Scuola di specializzazione in tecniche
semeiologiche speciali chirurgiche
Art. 669. - La scuola di specializzazione in tecniche semeiologiche speciali chirurgiche ha sede presso la cattedra di semiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in tecniche semeiologiche speciali chirurgiche.
Art. 670. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo in materia affine.
Art. 671. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso all'inizio del corso dell'abilitazione all'esercizio professionale rilasciata dall'autorità competente previo concorso di ammissione per titoli e prova scritta, inerente un argomento di cultura medico-chirurgica generale con particolare riguardo agli aspetti diagnostici nelle malattie dell'apparato digerente.
Art. 672. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni di corso per alcun motivo.
Art. 673. - Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 674. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
anatomia umana normale;
anatomia patologica (I anno);
fisiopatologia (I anno);
semeiotica (I anno);
chimica clinica;
tecniche e diagnostica endoscopica dell'apparato digerente (I); tecniche e diagnostica endoscopica dell'apparato bronchiale;
radiologia (I anno);
mediastinoscopia (conferenze);
elementi di fisica applicata all'endoscopia;
manometria esofago-gastro-enterica (conferenze);
nozioni di diagnostica strumentale cardiaca;
nozioni di diagnostica strumentale vascolare;
tecniche di diagnostica endoscopica urologica.
2° Anno:
anatomia patologica (II anno);
fisiopatologia (II anno);
semeiotica (II anno);
tecniche e diagnostica endoscopiche dell'apparato digerente (II anno);
radiologia (II anno);
malattie del tubo digerente;
angiografia-flebografia-linfoangiografia;
nozioni di endocrinologia speciale;
endocrinologia digestiva di interesse chirurgico;
clinica medica (I anno);
clinica chirurgica (I anno);
manometria delle vie biliari e indagini colangiografiche intra operatorie (conferenze);
l'endoscopia nelle sindromi chirurgiche d'urgenza.
3° Anno:
tecniche diagnostiche endoscopiche;
clinica medica (II anno);
clinica chirurgica (II anno);
diagnostica radiologica speciale (conferenze);
chirurgia operativa endoscopica (conferenze);
malattie del fegato e del pancreas;
l'endoscopia nell'età pediatrica;
aspetti medico-legali delle indagini strumentali;
la semeiotica strumentale nell'età pediatrica (indicazioni e limiti);
le indagini funzionali respiratorie (conferenze);
valutazione pre-operatoria del paziente sul piano cardio-vascolare (conferenze);
valutazione pre-operatoria del paziente sul piano delle malattie dismetaboliche (conferenze);
nozioni di terapia intensiva e parenterale totale del paziente chirurgico (conferenze);
nozioni di monitoraggio continuo del paziente chirurgico (conferenze).
Art. 675. - I docenti della scuola sono proposti dal direttore della scuola di specializzazione e sono nominati dal consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
Art. 676. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami dell'anno precedente è condizione indispensabile per la iscrizione all'anno successivo.
Art. 677. - Al termine del triennio per ottenere il diploma di specializzazione, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su di un argomento di tecniche semeiologiche chirurgiche da discutere davanti ad una commissione appositamente istituita.
Art. 678. - Durante il triennio di insegnamento sono invitati cultori italiani e stranieri della materia, sono programmati films scientifici e sono organizzati seminari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;519#art-7