Art. 5
5 / 7In vigore dal 11 nov 1979
L'art. 595 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 869, concernente il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile della prima facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il numero degli specializzandi è fissato in otto per anno di corso e complessivamente in trentadue per l'intero corso di studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;519#art-5