Art. 4
4 / 7In vigore dal 11 nov 1979
L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso della prima facoltà di medicina e chirurgia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 869, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 589. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di chirurgia d'urgenza della prima facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 590. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Il numero massimo degli iscritti è di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.
Art. 591. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto, soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Le materie di insegnamento sono così distribuite:
1° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I; patologia chirurgica I;
anatomie chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.
2° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II; patologia chirurgica II;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione.
3° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III; patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.
4° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV; chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza I;
terapia intensiva II.
5° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V; chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza II;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 592. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso;
per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Napoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;519#art-4