Art. 2
2 / 7In vigore dal 11 nov 1979
Gli articoli 558, 559 e 560, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 558. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 559. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Note esplicative.
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5)Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione, di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
Art. 560. - È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corpi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma è rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;519#art-2