Art. 1
1 / 2In vigore dal 26 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 concernenti l'ordinamento degli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 865 che ha riordinato gli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e gli uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, fissandone la sede;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 che riserva alla esclusiva competenza statale le funzioni relative all'esportazione e all'importazione, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazione;
Visto l'art, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 che sopprime la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, presso cui aveva sede l'ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte di Trento e da cui dipendeva l'ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, in Ortisei, prodotti dall'artigianato locale;
Considerato che, in relazione all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del novembre 1973, è necessario prevedere che le funzioni statali relative all'esportazione e all'importazione sia degli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea sia degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, prodotti dall'artigianato locale, siano esercitate, le prime, da un ufficio la cui sede sia fissata presso una diversa soprintendenza e le seconde da un ufficio al cui funzionamento provveda la medesima soprintendenza;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'efficienza del servizio e delle esigenze delle operazioni di esportazione e di importazione attraverso il Brennero, per quanto riguarda gli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea, fissare la sede del relativo ufficio esportazione presso la soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto nella sede operativa di Verona e, per quanto riguarda gli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, prodotti dall'artigianato locale, fare in modo che al funzionamento del relativo ufficio esportazione in Ortisei provveda la soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto nella sede operativa di Verona;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
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La sede dell'ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea di Verona è fissata presso la sede operativa di Verona della soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-14;612#art-1