Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio ed industria di Venezia;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa;
Vista la deliberazione n. 296 del 26 luglio 1978, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di accesso ai recinti di borsa;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
La tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, viene modificata come segue:
osservatori e sostituti osservatori alle grida,
commissionari................... L. 15.000 agenti di cambio................... L. 1.000 rappresentanti alle grida............... L. 1.000 impiegati e fattorini nell'antirecinto........ L. 1.000 pubblico nel recinto riservato............ L. 2.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 agosto 1979
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 323
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-11;471#art-1