Art. 1

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In vigore dal 9 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori; Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1977; Vista la deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 315 del 12 gennaio 1978 con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Milano; Vista la deliberazione n. 623 del 16 novembre 1978 con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al mercato ristretto; Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) societa con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire: diritto fisso......................................... L. 100.000 b) societa con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire: diritto fisso..........................................L. 200.000 c) societa con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire: diritto fisso per i primi 10 miliardi................. L. 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione, del capitale nominale superiore a 10 miliardi. Per le nuove ammissioni al mercato ristretto è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 79
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