Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori;
Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 315 del 12 gennaio 1978 con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Milano;
Vista la deliberazione n. 623 del 16 novembre 1978 con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al mercato ristretto;
Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
a) societa con capitale nominale non
superiore a 5 miliardi di lire:
diritto fisso......................................... L. 100.000
b) societa con capitale nominale
superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:
diritto fisso..........................................L. 200.000
c) societa con capitale nominale
superiore a 10 miliardi di lire:
diritto fisso per i primi 10 miliardi................. L. 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15
per ogni milione, o frazione, del capitale
nominale superiore a 10 miliardi.
Per le nuove ammissioni al mercato ristretto è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1979
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 79
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-09;463#art-1