Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 9 ott 1979
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-02;461#art-6