Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 ott 1979
Le forniture di cui al precedente che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso di una determinata persona o ditta. La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-02;461#art-3