Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: . Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà eseguire in economia i seguenti servizi entro il limite di L. 75.000.000 semprechè non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato o dell'Istituto Poligrafico dello Stato: 1) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi, utensili; manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti; spese per il riscaldamento; 2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti; 3) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati; 4) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici; 5) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature e attrezzature nonché acquisto di accessori e parti di ricambio; 6) spese per indagini e rilevazioni che non rientrino nella previsione dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non siano di competenza dell'Istituto centrale di statistica; 7) spese per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e dibattiti; 8) compensi e onorari per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, conferenze, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici etc., per recensioni di libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze; 9) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature; 10) spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza; 11) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografie; acquisto di materiale per disegno; 12) acquisto di decorazioni, medaglie, diplomi, oggetti per premi; 13) spese di dogana, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di facchinaggio.
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