Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
Decreta:
Dalle ore due del 6 aprile 1980 alle ore tre (legale) del 28 settembre 1980, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PRETI -
NICOLAZZI - SPADOLINI
- SCOTTI - ARIOSTO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1979
Registrato n. 7 Marina mercantile, foglio n. 7
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-31;436#art-1