Art. 1

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In vigore dal 13 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione. Decreta: Articolo unico Dopo l'art. 69 dello statuto dell'Università di Lecce sono inseriti i seguenti nuovi articoli: FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale Art. 70. - È istituita presso la facoltà di lettere e filosofia una scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale. Scopo della scuola è di curare la preparazione scientifica e l'addestramento tecnico-pratico dei giovani laureati che intendono dedicarsi agli studi di archeologia, in particolare modo nel settore delle soprintendenze ai beni archeologici e dei musei. Art. 71. - La scuola ha la durata di due anni e ad essa possono iscriversi i laureati in lettere ed in materie letterarie, previo colloquio di ammissione nel quale ciascun candidato dimostri, fra l'altro, una sufficiente conoscenza di almeno due lingue straniere moderne scelte tra l'inglese, il francese, il tedesco. Art. 72. - Gli insegnamenti della scuola sono: 1) antichità medioevali; 2) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica; 3) archeologia e storia dell'arte greca; 4) archeologia e storia dell'arte romana; 5) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e medioevale; 6) archeologia medioevale; 7) epigrafia e antichità greche; 8) epigrafia e antichità romane; 9) etruscologia e antichità romane; 10) filologia bizantina; 11) filologia classica; 12) geografia antica; 13) istituzioni medioevali; 14) letteratura latina medioevale; 15) numismatica antica e medioevale; 16) paletnologia; 17) protostoria mediterranea; 18) storia bizantina; 19) storia del diritto medioevale italiano; 20) storia del diritto romano; 21) storia dell'arte bizantina; 22) storia della filosofia medioevale; 23) storia greca; 24) storia medioevale; 25) storia orientale antica; 26) storia romana; 27) storia dello scavo e del restauro archeologico; 28) topografia dell'Italia medioevale. La scuola consta dei seguenti indirizzi di studio: a) classico; b) medioevale. I corsi danno adito al conferimento, relativamente agli indirizzi sopra enunciati, del diploma in: a) archeologia classica; b) archeologia medioevale. L'ordine degli studi della scuola è il seguente: A) Indirizzo classico: 1° Anno: corsi fondamentali: 1) archeologia e storia dell'arte romana (I corso); 2) archeologia e storia dell'arte greca (I corso); 3) storia greca; 4) storia romana; 5) topografia dell'Italia antica; 6) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica (I corso); 7) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (I corso); corsi complementari: 1) etruscologia; 2) paletnologia 3) geografia antica. 2° Anno: corsi fondamentali: 1) archeologia e storia dell'arte greca (II corso); 2) archeologia e storia dell'arte romana (II corso); 3) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia antica (II corso); 4) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (II corso); 5) epigrafia e antichità romane; corsi complementari: 1) numismatica antica e medioevale; 2) protostoria mediterranea; 3) filologia classica. B) Indirizzo medioevale: 1° Anno: corsi fondamentali: 1) archeologia medioevale (I corso); 2) storia medioevale (I corso); 3) topografia dell'Italia medioevale; 4) istituzioni medioevali; 5) antichità medioevali; 6) letteratura latina medioevale; 7) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (I corso); corsi complementari: 1) epigrafia e antichità romane; 2) geografia antica; 3) storia del diritto medioevale italiano. 2° Anno: corsi fondamentali: 1) archeologia medioevale (II corso); 2) storia medioevale (II corso); 3) tecnica dello scavo e del restauro archeologico (II corso); 4) numismatica antica e medioevale; 5) storia bizantina; 6) storia dell'arte bizantina; corsi complementari: 1) filologia bizantina; 2) storia della filosofia medioevale. Di ognuno degli insegnamenti, a tutti gli effetti, sono considerate integrative le attività sperimentali e pratiche, come la partecipazione a campagne di scavo organizzate dalla scuola e/o in collaborazione con altri enti, la catalogazione di materiale archeologico di collezioni pubbliche e private, il rilievo archeologico e monumentale, il disegno, la fotografia e il restauro. Art. 73. - Ciascun iscritto alla scuola, all'inizio del primo anno di corso dovrà scegliere, d'accordo con il consiglio della scuola, un tema di studio da svolgere, nel periodo di due anni accademici prescritti, nella forma di una dissertazione scritta originale. La frequenza ai corsi è obbligatoria, così come è obbligatoria la partecipazione ai seminari, alle esercitazioni e a tutte le altre attività organizzate nell'ambito dei corsi. Per essere ammesso all'esame di diploma, l'iscritto alla scuola deve aver superato oltre gli esami fondamentali previsti dall'ordine degli studi i seguenti esami complementari: indirizzo classico n. 6 esami; indirizzo medioevale n. 5 esami. L'esame di diploma consiste nella discussione della dissertazione scritta elaborata nel biennio di specializzazione. Tale dissertazione dovrà avere dignità di stampa, e, dopo il conseguimento del diploma, sarà edita nella serie di pubblicazioni della facoltà. Art. 74. - Le commissioni per gli esami annuali sono composte da cinque docenti della scuola, la commissione dell'esame di diploma è nominata dal rettore dell'Università su proposta del consiglio della scuola ed è composta da docenti della scuola stessa, fra cui il relatore, ed è presieduta dal direttore della scuola stessa; se l'argomento della dissertazione lo fa ritenere opportuno può essere chiamato a far parte della commissione anche un docente di altra facoltà o scuola o cultore della materia di riconosciuta competenza. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; la lode viene conferita all'unanimità. Art. 75. - Il consiglio della scuola è formato da cinque professori titolari di insegnamento previsti dal presente statuto, nominati dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà. Il direttore, scelto tra i componenti il consiglio della scuola, è nominato dal rettore su proposta del consiglio stesso. Il direttore o i membri del consiglio della scuola durano in carica due anni e possono essere confermati. Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti annualmente dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, a norma delle vigenti disposizioni. Art. 76. - Le tasse di ammissione sono così fissate: immatricolazione L. 5.000, iscrizione L. 18.000, soprattassa esami L. 7.000, contributo riscaldamento L. 3.000, contributo attività assistenziali e sport L. 1.000, contributo esercitazioni L. 20.000, tassa di diploma L. 6.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979 Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 29
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