Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 ott 1979
L'art. 234, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 234. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di scienze radiologiche ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno: a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: a) teoria dei traccianti; b) elementi di radiochimica; c) applicazioni di diagnostica (I); d) tecniche di misura di radioattività. 3° Anno: a) applicazioni diagnostiche (II); b) applicazioni terapeutiche; c) radioprotezione e legislazione applicate. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento è svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;493#art-3