Art. 2
2 / 4In vigore dal 31 ott 1979
Gli articoli 166, 167, 168, 169, 170, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia ed in angiologia e chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 166. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di chirurgia vascolare dell'Università presso gli istituti clinici di perfezionamento, via Commenda, 12 e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.
Art. 167. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, nominato dalla facoltà.
Art. 168. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami, secondo le norme dello statuto universitario.
Art. 169. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico;
2° Anno:
7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;
3° Anno:
11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I; 4° Anno:
14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II;
5° Anno:
20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
Art. 170. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi all'anno di corso successivo devono superare un esame di profitto comprensivo delle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma di specializzazione consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione approvata dal direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;493#art-2