Art. 2
2 / 2In vigore dal 18 nov 1979
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno avere inizio e compiersi è stabilito in anni tre e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito in anni tre e cinque dalla data dell'ordinanza di occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi, emanata in data 21 giugno 1978, ai sensi dell'art. 76 della legge n. 2359 dei 25 giugno 1865.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1979
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 282
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-27;554#art-2