Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 nov 1979
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito, rispettivamente, due anni sette e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere iniziate e portate a compimento stabilito in anni tre e anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1979 PERTINI RUFFINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979 Registro n. 29 Difesa, foglio n. 283
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