Art. 2
2 / 2In vigore dal 18 nov 1979
All'esproprio dei beni immobili occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà proceduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine, entro il quale le espropriazioni ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito, rispettivamente, in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1979
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 284
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-27;552#art-2