Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sulla accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli (Napoli), sono dichiarate di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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