Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio così come previsto dall'art. 14 della citata legge numero 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola; Veduta l'unita richiesta dell'Università di Parma in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari; Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue: UNIVERSITÀ DI PARMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di medicina legale e delle assicurazioni...... posti 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 395
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-27;449#art-1