Art. 83
Titolo V

Art. 83

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In vigore dal 24 ago 1979
Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto Si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell', quarto comma, dello statuto. La legge di cui al comma precedente prevede l'assegnazione delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative direttamente attribuite agli enti locali territoriali. Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - VISENTINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-83