Titolo I
Art. 8
8 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della regione.
La regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalità indicate nella propria legislazione.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-8