Art. 79
Titolo V

Art. 79

79 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
Per gli enti non compresi nell' e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sarà effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato. Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-79