Art. 76
Titolo V

Art. 76

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In vigore dal 24 ago 1979
Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresì trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la regione. Dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi. Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis dei decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'ONIG e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'INPS e dell'INAM di alcuni compiti già attribuiti all'ENAOLI.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-76