Art. 70
Capo III

Art. 70

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' del presente decreto.
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