Art. 68
Capo III

Art. 68

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono delegate alla regione le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse; b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo. Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-68