Art. 65
Capo II

Art. 65

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In vigore dal 24 ago 1979
La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla. In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell' dello statuto sardo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-65