Art. 62
Capo II

Art. 62

27 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell', secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393. Sono delegate alla regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di sub-delegare le stesse; c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validità al territorio regionale. In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) è istituito, presso la regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della regione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-62