Capo II
Art. 60
25 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto automobilistico e tramviario.
Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio ed al servizio da piazza e la determinazione del numero delle licenze e del tipo dei veicoli adibiti ai servizi medesimi.
Sono trasferite inoltre le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al secondo comma dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-60