Art. 59
Capo II

Art. 59

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "trasporti su linee automobilistiche e tramviarie" concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, esclusi gli effetti postali, esercitati con linee tramviarie, metropolitane urbane ed extraurbane, filoviarie, funicolari, funiviarie di ogni tipo e automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-59